La S.r.l. per gli under 35: vera opportunità?

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Uno dei momenti sicuramente gratificanti nella vita professionale di un commercialista si manifesta nel momento in cui dei giovani che hanno deciso “di fare il passo avanti” e mettersi in proprio per creare un’impresa, si presentano in studio per una consulenza in merito alla scelta del modello societario, tra i diversi disciplinati dalla legge, che più si addice alle loro esigenze operative e organizzative.

Non è infrequente che al momento di illustrare le caratteristiche della società a responsabilità limitata, più comunemente definita SRL, il professionista venga subito interrotto dalla prima obiezione dell’aspirante imprenditore: “ma la SRL è troppo cara!”, dove in quell’aggettivo “cara” si condensano varie opinioni raccolte magari sul web in merito all’ingente importo di capitale sociale minimo da versare (10.000 euro) piuttosto che sull’ammontare della parcella del notaio per l’atto costitutivo o ancora sugli elevati oneri per la gestione amministrativa.

E’ proprio forse per attenuare almeno in parte questi elementi e rendere più attraente la scelta della SRL che il Legislatore nel decreto sulle liberalizzazioni (D.L. 24 gennaio 2012 n. 1) ha introdotto nel Codice Civile l’articolo 2463-bis che disciplina la “Società a responsabilità limitata semplificata” (SRLS) riservata a giovani con meno di 35 anni alla data della costituzione: l’intento è quello di estendere i benefici della SRL anche ai giovani che non vogliono sostenere costi per la costituzione eccessivamente onerosi o che non dispongono delle risorse finanziarie per conferire il capitale minimo di euro 10.000 previsto per le SRL.
Per completezza di informazione segnaliamo che un successivo provvedimento (l’art. 44 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83) ha disciplinato la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR) riservata alle persone fisiche che hanno compiuto i 35 anni, tuttavia in questo contributo intendiamo concentrarci sulla SRL semplificata per i giovani (riservando magari a un futuro articolo la trattazione della SRL a capitale ridotto), focalizzando il nostro interesse sul confronto tra le caratteristiche che differenziano maggiormente i due tipi di società e, dove possibile, stabilendo un “vincitore” nei diversi “match” che le contrappongono.

I SOCI
La SRL semplificata può essere costituita soltanto da persone fisiche che al momento della costituzione non abbiano compiuto i 35 anni di età, non sono ammessi pertanto soci persone giuridiche – ovvero società – (possibilità ammessa nella SRL).
In entrambe le tipologie di società è consentito il socio unico.
Essendo l’età un requisito fondamentale non è possibile per il socio della SRLS cedere la propria quota a un soggetto di età superiore a 35 anni mentre sembrerebbe che qualora un socio oltrepassi la predetta soglia di età la SRLS non vada trasformata né il socio debba essere escluso dalla società ma in proposito si attendono chiarimenti.

IL CAPITALE SOCIALE
E’ questo sicuramente l’elemento di maggior impatto che differenzia la SRL semplificata dalla SRL: il capitale sociale non è più una discriminante per la limitazione della responsabilità, potendo infatti costituire una SRLS con capitale minimo di euro 1,00 (e massimo non superiore ad euro 9.999,99) contro i 10.000,00 euro di capitale sociale minimo richiesti per una SRL tradizionale.
Occorre evidenziare che se, ad una prima analisi di questa voce, la superiorità della SRLS sembra schiacciante in realtà la differenza non è così rilevante.
Ciò avviene per due motivi:

  • Nella SRLS il capitale sociale deve essere sottoscritto e versato interamente alla data della costituzione mentre nella SRL tradizionale è possibile versare all’atto della costituzione solo il 25% dei conferimenti in denaro, magari posticipando il versamento residuo in un successivo momento (quindi, ipotizzando un capitale minimo sottoscritto di 10.000 euro, è possibile versarne solo 2.500 in sede di atto costitutivo); inoltre nella SRL sono consentiti conferimenti sia in denaro sia di beni in natura o crediti mentre nella SRLS sono consentiti solo conferimenti in denaro;
  • La mancanza di mezzi patrimoniali può produrre notevoli limitazioni sia nella fase iniziale di start up dell’impresa sia nell’accesso al credito. Nonostante le apparenze quindi non è agevole stabilire la “vincitrice” tra le due società in questa “manche”: molto dipende dal tipo di attività svolta dalla costituenda impresa.

L’ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO
Lo statuto (che, ricordiamo, è il documento che riporta tutte le norme relative al funzionamento ed all’organizzazione della società) della SRLS contenuto nell’atto costitutivo deve essere conforme al modello “standard” previsto dal Legislatore: esso prevede tutti i paletti imposti alla SRLS, dalla denominazione con l’indicazione che trattasi si società “semplificata”, ai limiti minimi e massimi del capitale sociale fino al divieto di trasferimento delle quote a soggetti di età superiore a 35 anni.
Il principale limite di questa caratteristica della SRLS rispetto alla SRL consiste nella rigidità dello statuto standard che non consente di adottare alcune clausole di funzionamento previste per la SRL tradizionale che permettono di creare un modello di società più flessibile ed adattabile alle esigenze imprenditoriali dei soci (quali, ad esempio, forme di decisioni dei soci diverse dalla riunione assembleare, maggioranze assembleari particolari, previsione di quote di partecipazione non proporzionali ai conferimenti etc.)
Per contro, il grande vantaggio della SRLS in questo match consiste nel non dover corrispondere al notaio alcun corrispettivo per le prestazioni professionali in sede di atto costitutivo (anche perché l’effettiva prestazione è limitata dall’obbligo di utilizzare un modello di statuto preordinato); inoltre l’iscrizione della società nel Registro Imprese è esente da diritti di bollo e di segreteria (permanendo tuttavia l’imposta di registro fissa di euro 168,00 e i diritti da corrispondere alla Camera di Commercio).
In questa voce si può affermare che qualora non sia necessaria l’adozione di particolari clausole statutarie il vantaggio della SRLS è netto.

L’AMMINISTRAZIONE
La particolarità della SRL semplificata si manifesta nell’obbligo della scelta degli amministratori tra i soci della società mentre nella SRL tradizionale è possibile nominare amministratori non facenti parte della compagine sociale.
Ciò potrebbe costituire uno svantaggio soltanto nel caso in cui i soci siano impossibilitati a ricoprire la carica di amministratore (magari perché esercitano a tempo pieno un’altra attività).

RESPONSABILITA’ ED AUTONOMIA PATRIMONIALE – REGIME CONTABILE
Queste voci non presentano alcuna differenza tra i due tipi di società: in entrambe sussiste la responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali e la piena indipendenza tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci mentre, per quanto concerne il regime contabile, vige l’obbligo indifferenziato di adottare il regime
contabile ordinario e l’obbligo della tenuta dei libri sociali (verbali riunioni soci, amministratori etc.).

CONCLUSIONI
L’impressione, dopo questo sommario esame sulle caratteristiche della nuova SRL semplificata, è che l’intento da parte del legislatore di favorire lo start up di imprese costituite da giovani che dispongano di limitate risorse finanziarie sia lodevole ma forse troppo timido: sarebbe forse stato opportuno prevedere maggiori semplificazioni per abbattere non solo i costi di avvio ma anche i successivi oneri amministrativi e gestionali, introducendo per esempio la possibilità di adottare il regime di contabilità semplificata, più flessibile e meno costoso oppure qualche forma di riduzione degli oneri previdenziali a carico dei soci amministratori o dei diritti fissi a carico delle società dovuti nei casi in cui sia necessario adempiere agli obblighi pubblicitari presso il
Registro Imprese.
Tuttavia il principale limite nell’utilizzo di questa nuova forma societaria consiste nella scarsità di mezzi patrimoniali a disposizione della neo costituita società, qualora il capitale versato sia pari al minimo di un euro (ma a ben vedere anche quando si versi il massimo previsto obbligatoriamente inferiore a euro 10.000) con conseguente limitazione nell’accesso al credito bancario e difficoltà ad avviare l’impresa quando la tipologia di attività svolta richieda investimenti di un certo peso finanziario.
L’utilizzo della nuova forma societaria potrebbe essere circoscritto soltanto alle neoattività che richiedano limitati investimenti in capitale fisso oppure qualora i soci dispongano in via autonoma di “assets” da costituire in garanzia in sede di accesso al credito bancario.

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